Della Dott.sa Sonia Rosini
……entrare in edifici abbandonati. Che cosa dice la legge a riguardo? Ci vuole un permesso del comune o è vietato sempre e comunque e quindi bisogna entrare di nascosto?
Il quesito prospettatomi merita di essere trattato in maniera approfondita, considerato che non sono pochi i fotografi che si avventurano alla ricerca di casolari, fabbriche e magazzini abbandonati per realizzare del reportage o la c.d. fotografia di archeologia industriale.
La circostanza prospettata potrebbe raffigurare le fattispecie delittuose di cui agli art.li 614 e 633 c.p.
Ai sensi dell’art. 614 c.p. “chiunque s’introduce nell’abitazione o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi… vi s’introduce clandestinamente… è punito con la reclusione fino a 3 anni… “.
Analizzando la normativa suindicata, il concetto di appartenenze di abitazioni o di altro luogo di privata dimora, comprende in se tutti quei luoghi che integrano la funzione che l’abitazione o il luogo di privata dimora svolgono per il soggetto che ne dispone, sì da consentirgli per natura e per artefatti, di escludere gli altri da intromissioni che violino la vita domestica o privata.
Rientrano in tale concetto, anche le pertinenze che siano comuni a più luoghi di abitazione o di privata dimora, come pianerottoli, giardini condominiali, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione venga usata anche in modo temporaneo ed occasionale per lo svolgimento di un attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica, come quella di svago, di lavoro, di commercio (per es. casa colonica o casale su fondo coltivato, utilizzata per uso domestico anche saltuariamente).
La violazione di domicilio si estende, pertanto, anche allo stabilimento industriale ove l’imprenditore svolge la sua attività lavorativa, ai cortili e agli orti – destinati al servizio ed al completamento dei locali di abitazione – all’androne di uno stabile.
Si ha il reato di violazione di domicilio anche se la casa sia abitata solo saltuariamente, purché vi sia l’attualità dell’uso. (cfr. Cassazione penale , sez. V, 18 gennaio 1980)
Si considerano requisiti comuni a tutti i luoghi in cui il domicilio in senso penalistico si estrinseca, l’attualità dell’uso e la legittimità dell’uso .
L’attualità dell’uso è necessario che di tali luoghi vi sia la effettiva fruizione come luoghi in cui si svolge o deve svolgersi la vita privata della persona, che non va intesa come necessità di presenza fisica di chi utilizzi il luogo come abitazione o privata dimora.
Legittimità dell’uso, nel senso che l’uso deve fondarsi su una legittima pretesa di godimento che nasca o da un titolo legittimo o da una situazione di fatto riconosciuta dall’ordinamento: quali la convivenza, la detenzione o il possesso.
Contrariamente non può considerarsi abitazione, difettando del requisito dell’attualità dell’uso domestico, l’appartamento non ancora abitato dal proprietario. (cfr. Cassazione penale , sez. VI, 30 aprile 2003, n. 31982).
La condotta attraverso la quale si configura il delitto di violazione di domicilio consiste in due modalità alternative, nell’introdursi o nel trattenersi nell’altrui abitazione o luogo di privata dimora o nelle pertinenze di essi contro la volontà di chiunque abbia il potere di escludere.
L’introduzione può avvenire per vie normali (porta d’ingresso) o anormali (balconi, finestre..). L’intrattenersi presuppone un precedente ingresso lecitamente realizzato ed un successivo invito ad allontanarsi.
* * *
Ai sensi dell’art. 633 c.p. “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a 2 anni o con la multa da la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro. ……”.
Con riguardo al delitto di invasione di terreni o edifici, vanno fissati i seguenti punti:
1) L’elemento oggettivo è costituito dall’invasione, ossia l’accesso dall’esterno nell’altrui immobile che non deve essere del tutto momentaneo, ma che, tuttavia, non richiede una protrazione per un periodo di tempo definito;
2) l’introduzione deve essere arbitraria, nel senso che deve avvenire senza l’approvazione dell’avente diritto, ovvero senza una legittimazione proveniente “aliunde” (da una norma, da un’autorizzazione dei pubblici poteri ecc.);
3) l’elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico che deve avere la finalità dell’occupazione oppure di trarre comunque un diverso profitto, che non va inteso come dato strettamente patrimoniale e direttamente conseguente all’invasione, ma può consistere anche in un uso strumentale del bene per conseguire altre utilità anche di ordine morale. (cfr. Cassazione penale, sez. II, 06 aprile 2001, n. 23800).
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni od edifici, devono considerarsi “pubblici” - secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 ss. c.c., mutuata dal legislatore penale - i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e “destinati ad uso pubblico” quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto. (cfr. Cassazione penale , sez. II, 13 novembre 1997, n. 6207).
In sintesi:
Prima di accedere all’interno di un edificio abbandonato, sia esso un immobile di uso di civile abitazione che di uso industriale, occorrerà verificare che l’immobile risulti effettivamente incustodito, per non incorrere nel reato ex art. 614 c.p.
Allo stesso tempo, nel caso di edificio abbandonato occorrerà procedere senza danneggiare nulla e l’accesso non dovrà protrarsi per un considerevole lasso di tempo tale da non giustificare un ingiusto conseguimento di utilità dall’uso strumentale del bene invaso.
Occorre, altresì, fare ben attenzione nel caso in cui l’immobile sia chiuso da recinzioni o da porte impenetrabili (chiuse con chiavistelli o lucchetti), ovvero nel caso che questi luoghi siano custoditi o vi siano apposti cartelli di divieto di accesso alla proprietà privata, non vi si potrà accedere senza il consenso del custode o del proprietario o di ogni avente diritto.
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